N.___________r.n.r. N.________________r.s. G.I.P.
N.____________r.g. G.I.P. Data dep.____________
Data irr._____________
N.________________r.e.
N.__________camp. pen.
Red. scheda___________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice per le Udienze Preliminari
dr. Giuseppe Pintori
all’udienza del 6-10-2015 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 5078-2015 R.N.R.
contro
NOUREDDINE JABALLAH, nato in Tunisia il 20-3-1988
e
MAHMOUD YOUNE ALI, nato in Siria il 20-10-1989
DETENUTI - PRESENTI
IMPUTATI
Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 12 comma 3 lett. A) e b) D.L.vo 286/1998 perché, in concorso tra loro, promuovevano, organizzavano o comunque effettuavano il trasporto di 332 stranieri nel territorio dello Stato, ponendosi alla guida di un natante in legno salpato dalle coste libiche il 29 maggio 2015, esponendo le persone trasportate a pericolo per la propria vita ed incolumità personale; natante che veniva soccorso in acque internazionali da nave militare tedesca.
Accertato in Cagliari il 30-5-2015.
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Con l’intervento del Pubblico Ministero e, per gli imputati, dell’Avv. Stefano Piras ( per Noureddine ) e Massimo Pacini ( Mahmoud ), nominati di fiducia, le parti hanno concluso chiedendo:
Il Pubblico Ministero, affermata la penale responsabilità degli imputati, la condanna alla pena finale di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 10.000 di multa per entrambi.
Il Difensore dell’imputato Noureddine, assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto; in subordine, concesse le attenuanti generiche, applicato il 1° comma dell’art. 10 legge n. 40/ 1998, condannarsi l’imputato al minimo della pena, con i benefici di legge se concedibili.
Il Difensore dell’imputato Mahmoud, assoluzione dell’imputato ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di fermo effettuato in data 30-5-2015 dalla Polizia di Stato – Questura di Cagliari, dopo rituale convalida ed emissione della misura cautelare della custodia in carcere, si è proceduto a giudizio immediato nei confronti di Noureddine Jaballah e Mahmoud Younes Alì, accusati del reato meglio descritto in rubrica.
All’esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ha chiesto il giudizio immediato nei confronti degli odierni imputati.
Avendo fatto tempestiva richiesta di essere giudicati con rito abbreviato, Noureddine Jaballah e Mahmoud Younes Alì sono stati ammessi al rito alternativo.
Il processo, celebrato con il rito abbreviato ed in presenza degli imputati, è stato istruito con acquisizione della documentazione probatoria contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero ed in quello dell’udienza di convalida della misura restrittiva.
In base agli atti probatori contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero deve affermarsi la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato essendo rimasta, innanzitutto, dimostrata la sussistenza nella loro materialità dei fatti descritti nel capo d’imputazione.
§
Dalle sommarie informazioni rese da Bouricha Ali e Taoussi Yassine, entrambi di nazionalità marocchina, emerge quanto segue:
i due si erano recati, in periodi diversi e con modalità differenti in Libia, con la prospettiva di imbarcarsi per l’Europa e farvi ingresso da clandestini;
dopo avere conosciuto i trafficanti libici che organizzano le traversate dei migranti clandestini dalle coste libiche verso l’Italia, avevano pagato il corrispettivo richiesto (rispettivamente 1.000 e 1.500 Euro );
erano stati quindi ospitati in condizioni disumane in due diverse abitazioni fino a quando le condizioni del mare non avrebbero consentito di affrontare la traversata;
in particolare, Bouricha Ali era stato rinchiuso per quindici giorni in una casa ove erano ospitati anche un egiziano e due marocchini che poi erano partiti insieme al Bouricha;
Taoussi Yassine era stato invece rinchiuso in un’altra abitazione ove dimoravano altri 21 marocchini, tutti in attesa di essere imbarcati; l’abitazione era gestita da un tunisino di nome Hicham che a sua volta prendeva ordini da un libico che chiamavano Haj Nizar;
i due erano armati con un mitragliatore Kalaschnikov e spesso picchiavano senza motivo gli ospiti che erano in attesa dell’imbarco;
i due erano stati poi portati nei pressi del porto di Zuwara ove, a bordo di due gommoni, erano stati imbarcati con diversi viaggi su un’imbarcazione di circa 12 metri al cui timone vi era un uomo di nazionalità tunisina che, una volta riempita la barca, aveva ricevuto un telefono con una grossa antenna e le istruzioni per il viaggio dagli uomini che erano rimasti sui gommoni ed avevano poi fatto ritorno nella terraferma;
quella stessa mattina erano partite diverse altre imbarcazioni, alcune prima ed altre dopo quella in legno e tutte avevano affrontato il mare aperto fino a quando erano state soccorse in acque internazionali;
durante la traversata un tunisino, che chiamavano con il nome di Noureddine, li aveva rassicurati dicendo che aveva fatto altri cinque viaggi con profughi nella stessa tratta verso l’Italia e quindi conosceva bene le coste italiane;
l’uomo si era alternato al timone durante la navigazione con un altro tunisino che gli teneva un telefono satellitare Motorola;
i due tunisini in pratica gestivano tutta la navigazione mantenendo il controllo dell’imbarcazione e delle persone che stavano a bordo.
§
Dall’esame della comunicazione di reato e del verbale di fermo redatto dalla Polizia Giudiziaria risulta quanto segue:
alle ore 08.00 del 29 maggio 2015 una nave militare tedesca impegnata nella missione "Triton" ha soccorso, in acque internazionali a largo delle coste libiche un gommone a bordo del quale vi erano numerosi migranti in difficoltà. Durante la stessa giornata l'equipaggio tedesco ha soccorso sette imbarcazioni per un totale di 870 persone circa;
i migranti, una volta trasferiti in condizioni di sicurezza, sono stati alloggiati lungo il pontile della nave dove hanno trovato accoglienza sino alle ore 16.00, orario in cui sono stati sbarcati sulla banchina del Porto Canale di Cagliari;
ufficiali ed agenti in servizio presso la Squadra Mobile, 2 Sezione della Questura di Cagliari, dopo avere ricevuto sommarie informazioni dall'equipaggio tedesco su alcune persone che avrebbero favorito la traversata dei migranti, hanno avviato un’attività di polizia giudiziaria finalizzata ad identificare "gli scafisti" dei sette natanti soccorsi in acque internazionali, sei gommoni ed un'imbarcazione in legno, quest’ultima con 332 persone a bordo;
dopo una delicata opera di persuasione volta superare il timore di possibili azioni ritorsive, due migranti hanno riconosciuto senza ombra di dubbio nelle foto ritraenti l'immagine delle due persone che avevano condotto, a turno, l’imbarcazione in legno;
quest’ultimo mezzo di navigazione era salpato dalle coste libiche ( Zuwara ) alle ore 7 circa del 29 maggio scorso ed aveva navigato per circa otto ore prima di essere soccorso in acque internazionali dalla nave tedesca;
nell’individuazione fotografica effettuata dalla Squadra Mobile, i due odierni imputati sono stati riconosciuti senza alcun dubbio quali persone che si erano alternate alla guida dell’imbarcazione ed erano in possesso anche di un telefono satellitare;
dagli accertamenti AFIS effettuati dalla Polizia Scientifica si è constatato che il Noureddine era giunto in Italia, clandestinamente, altre due volte: la prima in data 14 ottobre 2013 quando era sbarcato a Lampedusa e la seconda nel mese di aprile 2015 quando era sbarcato a Messina;
ai due odierni imputati sono stati sequestrati tre telefoni cellulari, due di marca Nokia ed uno di marca Samsung;
nello smartphone sequestrato a Mahmoud vi erano delle foto e video prodotti durante la navigazione nei quali si vedono le immagini dei due imputati alla guida del natante.
§
Nell'interrogatorio svolto all'udienza di convalida del fermo, Noureddine ha confermato di essere originario della Tunisia ed ha negato di avere guidato la barca ed ha sostenuto che aveva affrontato il viaggio perché c'era la guerra e la fame e voleva raggiungere un parente in Francia. Per la traversata aveva pagato 1.050 denari.
Ha confermato di essere in precedenza sbarcato a Lampedusa e di essere stato allontanato dall’Italia.
Mahmoud ha invece sostenuto di essere originario della Siria ed ha dichiarato di non avere guidato l'imbarcazione e di avere scattato delle foto come souvenir.
Ha sostenuto di essere scappato dalla Siria alla Libia e di avere pagato 1.050 denari per venire in Italia per poi recarsi in Germania ove risiede uno zio.
§
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Tanto esposto in punto di fatto, occorre ora valutare le prove ed i fatti stessi alla luce dei criteri generali applicati al caso di specie.
Una prima valutazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 192 c.p.p. e riguarda la valutazione della prova testimoniale sopra riassunta.
In primo luogo si osserva che non vi è alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai due migranti che, seppure intimoriti da possibili ritorsioni, hanno trovato il coraggio di rendere dichiarazioni sulle modalità del loro viaggio e su coloro che si alternavano alla guida dell'imbarcazione.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali dei due migranti sono state confermate dalla documentazione in atti da cui risulta che non era la prima volta che il Noureddine affrontava la traversata tanto da avere rassicurato i clandestini che era la quinta volta che si recava in Italia e conosceva la rotta.
In effetti, la documentazione in atti dimostra che era entrato altre due volte in Italia, a Lampedusa e a Messina, mentre non risulta mai espulso.
Pertanto, si deve ritener