ritenuto che, versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 392, comma 1 lett. a) c.p.p., la prova — tanto quella dell'assunzione delle testimonianze quanto quella relativa alla ricognizione personale —non sia rinviabile al dibattimento, in quanto — date le condizioni personali di profughi dei testimoni indicati dal P.M. — vi è fondato motivo di ritenere che le persone sopraindicate non potranno essere assunte in dibattimento, potendo — trattandosi di soggetti extracomunitari — allontanarsi dal territorio dello Stato rendendosi irreperibili;